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Guida nella scelta delle migliori polizze assicurative.

INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO




Legge 5 marzo 2001, n. 57

"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001

-------------------------------------------------------------------------------- Titolo I
REGOLAZIONE DEI MERCATI

Capo I
INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO

Art. 1
(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 è inserito il seguente: "Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.

2. E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla disciplina della presente legge e di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.

4. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti: a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo del malus per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata; h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate; i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.

5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'ISVAP, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio1998, n. 281, e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.

6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso.

7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.

8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati dall'impresa in ogni singola provincia".


2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate nel periodo compreso tra il 1° e il 10 aprile per il successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1° e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.


Art. 2
(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)

1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonché nel presente articolo.

2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-quater.

3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo le parole: "con cadenza trimestrale" sono soppresse; b) il quarto periodo è soppresso.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente: "5-quater 1. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma".


Art. 3
(Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione)

1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.

2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato nonché al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo".

2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4
(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli)

1. Dopo l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 12-quater 1 - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire nove milioni, in relazione a ciascun illecito.

2. E' fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.

3. L'assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi".


Art. 5
(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti: "Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".

2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila; b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti: "L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta: a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni; b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale: 1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni; 2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte. La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila; b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento. L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo. L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto".


Art. 6
(Ricorsi)

1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. E' abrogata ogni diversa disposizione.